NON AUTOSUFFICIENZA ALL’ODG DELLA POLITICA – Apprezzamento di Professione in Famiglia alle proposte dell’On. Gagliardi

Una delegazione di Professione in Famiglia guidata dal Presidente Aldo Amoretti ha incontrato
l’On. Manuela Gagliardi (gruppo Coraggio Italia) promotrice di un disegno di legge (n. 3296) che
concretizza un efficace sostegno fiscale per le famiglie con non autosufficienti che si avvalgono di
badanti o comprano il servizio da imprese specializzate del settore di ausilio familiare.

I costi di tale sostegno sarebbero parzialmente compensati con la regolarizzazione di molti
rapporti di lavoro. Ciò più sicuramente nel caso di acquisto del servizio da imprese (molte coop)
che essendo sostituto di imposta assicurano un più efficace ritorno di contributi sociali, Irpef e Iva.

La proposta può essere inserita nel Bilancio dello Stato 2022 anche pescando una cifra minima di
quanto si intende destinare alla riduzione del cuneo fiscale (otto miliardi) essendo congeniale la
misura alla materia.

L’associazione apprezza l’iniziativa della On. Gagliardi e si augura possa realizzarsi una
convergenza di tutti i gruppi parlamentari che riconoscono la rilevanza crescente del problema che
travaglia milioni di famiglie. Ciò anche valorizzando disegni di legge giacenti in Parlamento da anni
seppure promossi da differenti impostazioni.

La misura può essere adottata nel bilancio dello Stato 2022, avrebbe un effetto immediato e
sarebbe un anticipo della più generale riforma costituita da una legge generale sulla non
autosufficienza.

Proposta di legge

EPPUR SI MUOVE – Intervista a On. Manuela Gagliardi

Da oltre un decennio, tutti coloro i quali hanno affrontato il problema della non autosufficienza hanno messo in evidenza il dramma che vivono le famiglie.

Nonostante l’intervento dello Stato in ambito ai servizi socio-sanitari, il peso dell’assistenza domiciliare è sostanzialmente a carico delle famiglie.

Finalmente la politica sembra aver messo il problema fra i temi in agenda. Il Ministero del Lavoro ha creato un gruppo di lavoro sul tema con a presidente Livia Turco.

Nelle prossime settimane inizieranno i lavori della V° Commissione della Camera dei Deputati per esaminare gli emendamenti sul decreto Sostegni bis. Si penserà che si tratti di uno di quei tanti momenti che sono staccati dalla vita quotidiana delle persone ma, udite, udite, tra questi emendamenti ce né uno che potrebbe rivoluzionare l’assistenza per non autosufficienti.

In sintesi, propone un consistente sgravio fiscale per scaricare i costi sostenuti dalle famiglie per assistere un soggetto non più autosufficiente.

Si tratta del 30% su una spesa sostenuta fino a 15.000 euro all’anno e 50% se il servizio venisse pagato con criteri di tracciabilità. Nella sostanza, se la famiglia paga la badante assunta risparmia 4.500 euro, se acquista un servizio con l’operatore d’aiuto da un’agenzia, il risparmio arriverebbe a 7.500 euro.

A presentare l’emendamento è stata l’On. Manuela Gagliardi, spezzina e facente parte del gruppo parlamentare di Coraggio Italia.

Abbiamo rivolto a lei alcune domande:

Domanda: quali sono state le motivazioni che l’hanno indotta a presentare questo emendamento?

Risposta: l’assistenza sanitaria a un soggetto non autosufficiente è un tema prioritario ma molto delicato da affrontare, che tocca tante famiglie nel nostro paese, dove gli anziani sono sempre più numerosi e rappresentano la principale fascia “fragile” insieme ai malati cronici. La mia regione, la Liguria, è la più anziana d’Italia, quella dove è più evidente la necessità di andare incontro ai bisogni dei malati nel proprio domicilio, attraverso i servizi di assistenza domiciliare e di prossimità. Agli anziani vanno poi aggiunte le persone non autosufficienti per altre ragioni, come le malattie croniche e invalidanti. Nonostante si tratti quindi di una platea piuttosto ampia e che tenderà a crescere ritengo che l’attenzione dedicata sinora non sia stata sufficiente: ho pensato che se lo Stato, attraverso i servizi socio-sanitari locali, non riesce a farsi carico, nella pratica, dell’assistenza di queste persone è giusto che intervenga almeno da un punto di vista economico, fornendo un aiuto ai familiari con la formula dello sgravio fiscale.

Domanda: pensa che sia sufficiente l’intervento fiscale per risolvere il problema della non autosufficienza?

Risposta: l’assistenza domiciliare è un grande impegno dal punto di vista economico per i familiari del soggetto non autosufficiente, perché l’operatore si occupa spesso a tempo pieno della persona. Non tutti i nuclei familiari possono permettersi questa spesa, di fatto si tratta di un contratto di assunzione vero e proprio, quindi ritengo sia doveroso intervenire con un sostegno in termini di sgravio fiscale da parte dello Stato. Però il supporto economico non è tutto: sarebbe utile anche un aiuto da un punto di vista psicologico per i familiari, che spesso invece vengono lasciati soli ad affrontare la malattia dei propri cari, spesso costringendoli a appoggiarsi a strutture residenziali socio-sanitarie, che però non sempre sono in grado di accogliere tutti i soggetti richiedenti perché la domanda supera le effettive disponibilità. Partendo dal presupposto che la propria casa è la soluzione da privilegiare, credo che ci sia ancora molto da migliorare.

Domanda: qual è la sua opinione in merito alla costituzione del gruppo di lavoro creato dal Ministero del Lavoro sul tema della non autosufficienza e quali sono i temi di maggiore importanza su cui lavorare?

Risposta: penso che la costituzione di questo gruppo di lavoro sia un buon punto di partenza per affrontare sotto i vari punti di vista il tema, ma occorre accelerare sui lavori, non è accettabile che il nostro paese non sia ancora dotato di una legge sulla non autosufficienza, è una questione di civiltà. Penso che, innanzitutto, si debba partire da quelli che devono essere i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza e, in seconda battuta, si debba affrontare l’aspetto della domiciliarità e prossimità delle prestazioni socio-sanitarie. La non autosufficienza infatti si intreccia con la necessità di potenziare il servizio sanitario sui territori, come purtroppo la pandemia da Covid-19 ci ha insegnato: le persone vanno assistite prioritariamente sul posto e, sinché possibile, vanno lasciate al proprio domicilio. Quando questo non sarà più possibile si ricorrerà alle strutture socio-sanitarie, che andranno implementate in numero e servizi di assistenza. Il Pnrr rappresenta una grande opportunità per raggiungere questi importanti obiettivi che non possiamo permetterci di perdere.

Aumento dei salari e dei contributi per i lavoratori domestici

Le Parti sociali, rappresentanti i datori di lavoro domestico e i sindacati hanno sottoscritto di fronte al Ministero del Lavoro i nuovi minimi retributivi dei lavoratori domestici e l’Inps ha recentemente adeguato i minimi contributivi.

Nuova contribuzione Inps dovuta dal 1 gennaio 2019

La contribuzione di base dovuta è stata individuata con riferimento alla retribuzione orario effettiva, come segue:
– fino a 8,06 euro: retribuzione convenzionale pari a 7,13 euro, contributo orario pari a 1,42 euro;
– da 8,06 a 9,81 euro: retribuzione convenzionale pari a 8,06 euro, contributo orario pari a 1,61 euro;
– oltre 9,81 euro: retribuzione convenzionale pari a 9,81 euro, contributo orario pari a 1,96 euro;
– in caso di orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali:  contributo orario pari a 1,04 euro;
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Nuove retribuzioni dovute dal 1 gennaio 2019

Livello retr. Oraria retr. Mensile
A 4,62             636,20
A Super 5,45             751,88
B 5,78             809,71
B Super 6,13             867,55
C 6,47             925,40
C Super 6,82             983,22
D 7,87          1.327,76
D Super 8,21          1.385,60
          mese
assistenza notturna B Super                997,67
dalle 20 alle 08 C Super          1.130,70
D Super          1.396,77
presenza notturna             668,01
dalle 21 alle 08
giorno
pasto 1,96
cena 1,96
alloggio 1,69
totale 5,61

Pagare il domestico con bonifico è sempre consigliabile

Dal 1 luglio 2018 è entrato in vigore la legge che obbliga i datori di lavoro a pagare gli stipendi dei  dipendenti attraverso bonifico bancario.

Tale regola non coinvolge il lavoro domestico e pertanto lo stipendio della colf, badante o baby sitter potrà essere pagato con contante.

Recentemente però una sentenza della Cassazione ha considerato la firma sulla busta paga per ricevuta o per quietanza non sufficiente a dimostrare che lo stipendio  sia stato effettivamente versato. Detta firma dimostra solo di aver ricevuto il cedolino.

Potranno quindi crearsi situazioni imbarazzanti o contenziosi sulla retribuzione del domestico anche molto dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

In tal caso sarà sempre a carico del datore di lavoro dover dimostrare con prove a favore di aver sempre pagato gli stipendi.

Cosa fare quindi in questi casi?

Il consiglio che diamo è quello di chiedere al domestico di essere in possesso di un conto corrente o di una carta prepagata con IBAN sui quali operare un bonifico.

Ciò permetterà in qualsiasi momento di poter dimostrare l’effettivo versamento effettuato.

Tra l’altro, le carte prepagate sono di largo utilizzo e i conti correnti online ci permettono facilmente di operare un bonifico senza recarsi in banca.

Il lavoro domestico effettuato da un parente o familiare

Ci vengono poste specifiche domande sul lavoro domestico eseguito da un familiare o da un parente.  In particolare se costoro rientrano tra gli obblighi contrattuali, fiscali e previdenziali.

Forniamo di seguito una sintetica simulazione con i relativi obblighi ed esoneri riportando quanto comunicato dall’Inps

LAVORO DOMESTICO DEL CONIUGE

Il coniuge è escluso dall’obbligo assicurativo, in quanto le prestazioni offerte si presumono gratuite e dovute per affetto, infatti, ai sensi dell’art.143 c.c , tra i doveri dei coniugi vi è quello reciproco di assistenza materiale e di collaborazione nell’interesse della famiglia, incompatibile con un parallelo rapporto di lavoro domestico.

Fanno eccezione i casi in cui il coniuge datore sia:

  • grande invalido di guerra (civile e militare)
  • grande invalido per cause di servizio e del lavoro
  • mutilato e invalido civile
  • cieco civile

e fruisca dell’indennità di accompagnamento.

LAVORO DOMESTICO DEI PARENTI O AFFINI ENTRO IL TERZO GRADO

L’esistenza di vincoli di parentela od affinità entro il terzo grado tra datore di lavoro e lavoratore non esclude l’obbligo assicurativo se è provata l’esistenza del rapporto di lavoro (art. 1 DPR 31.12.1971, n. 1403).

  • I gradi di parentela: tra padre e figlio c’è parentela di primo grado; tra fratelli di secondo grado; tra nonno e nipote di terzo grado

Al momento dell’iscrizione, il rapporto di lavoro può essere auto-certificato, attraverso la dichiarazione di responsabilità presente nella denuncia di rapporto di lavoro domestico (circ. n. 89/1989).

Ove sussistano dei dubbi relativi all’autocertificazione, l’Inps può ricorrere ad accertamenti e alla convocazione delle parti interessate, in quanto deve essere dimostrata l’onerosità della prestazione, che consiste nell’obbligo giuridico del beneficiario delle prestazioni di corrispondere una retribuzione per il lavoro svolto (per es., contratto, buste paga, ecc.), e la subordinazione, necessarie perché si possa configurare un rapporto di lavoro dipendente. E’ invece irrilevante, secondo quanto chiarisce la Corte di Cassazione con sentenza 21-08-1986, n. 5128, la fornitura del vitto e dell’alloggio e di ulteriori utilità (vestiario, divertimento, piccole spese), che è da considerarsi come naturale ed intrinseco aspetto della solidarietà affettiva e della mutua assistenza tra persone legate da vincolo di consanguineità .

 

L’onere della prova, non è necessario nei casi in cui l’attività venga prestata in favore di soggetti che fruiscono dell’indennità di accompagnamento:

  • grandi invalidi di guerra (civile e militare);
  • grandi invalidi per cause di servizio e del lavoro;
  • mutilati e invalidi civili;
  • ciechi civili;

ed anche se svolta a favore di ministri del culto cattolico appartenenti al clero secolare (i sacerdoti che svolgono la loro attività sotto l’autorità del vescovo costituiscono il clero cosiddetto “secolare”, mentre il termine “clero regolare” indica i sacerdoti membri degli ordini religiosi, come ad esempio i gesuiti e i francescani)