I DIRITTI DEGLI OPERATORI D’AIUTO

Considerando che molti Operatori d’aiuto sono soci delle cooperative sociali che hanno aderito all’associazione, forniamo utili informazioni sui loro diritti, in relazione all’indennità di disoccupazione e di malattia.

Essendo loro iscritti alla “Gestione separata” dell’Inps, hanno procedure e prestazioni particolari.

Forniamo in sintesi tali diritti con la possibilità di ulteriore approfondimento allegato.

INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE

  • Si chiama DIS – COLL
  • Deve avere almeno tre mesi di contribuzione pagata nei 12 mesi precedenti
  • Non  avere altri rapporti di lavoro in atto
  • Viene corrisposta per la metà dei mesi di contribuzione versati dell’anno precedente
  • L’indennità è pari al 75% del reddito medio percepito  nell’anno precedente
  • Deve essere presentata domanda all’Inps entro e non oltre i 68 giorni dalla data di cessazione del lavoro
  • Può essere presentata esclusivamente in forma telematica o tramite un Patronato sindacale

INDENNITA’ DI MALATTIA

  • Il cococo deve aver versato almeno 3 mesi di contributi nell’anno precedente alla malattia
  • L’attività lavorativa deve essere in corso durante la malattia
  • La malattia deve essere di almeno 4 giorni consecutivi o superiori a 20 giorni
  • L’indennità non supera i 61 giorni di malattia e di un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro
  • Il cococo deve avere avuto nei 12 mesi precedenti all’evento almeno un reddito imponibile di € €15.548
  • Il valore dell’indennità è commisurata al valore versato nei 12 mesi precedenti. In caso di ricovero ospedaliero, i valori vengono raddoppiati.
  • La domanda può essere presentata direttamente all’Inps o tramite un Patronato sindacale

per approfondimenti : malattia e disoccupazione

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